Art. 175.
(Regolamento di attuazione).

      1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di attuazione. Per quanto riguarda la materia dell'istruzione negli istituti penitenziari, il regolamento è emanato di concerto anche con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      2. Fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.